Statuto

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l’Associazione culturale “Società Storica Cremasca”, da qui in avanti denominata “Associazione”. L’Associazione potrà ottenere la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) dal momento di eventuale iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
1.2 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
1.3 L’Associazione ha sede legale in Crema, via Giacomo Matteotti, 10/12.

Art. 2 – Scopi e finalità

2.1 L’Associazione è libera, apolitica, apartitica, non ha fine di lucro, assicura il rispetto dei diritti inviolabili della persona e la parità di trattamento tra uomo e donna, e si ispira a principi di trasparenza e democrazia; si riserva di adottare un proprio simbolo ed è retta dal presente Statuto.

2.2 L’Associazione, costituita per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi ad oggetto:
a) ai sensi del’art.5, comma 1, lettera i, del D.Lgs 117/2017, l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2.3 L’Associazione, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
a) promuovere gli studi storici, storico artistici, archeologici, letterari, musicologici e di ogni altra disciplina che indaghi il passato di Crema, del Cremasco e dei territori limitrofi, anche per il tramite dell’organizzazione di eventi pubblici, convegni, conferenze, seminari, corsi e dibattiti, proiezioni di video, concerti, mostre, performance, spettacoli, l’edizione, la stampa, la diffusione di atti, studi e ricerche, pubblicazioni scientifiche, politiche, sindacali, culturali, tecniche per il conseguimento dei fini associativi;
b) realizzare materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi dell’Associazione.

2.4 Considerato che gli studi promossi dalla Società Storica Cremasca si basano sull’applicazione scientifica del metodo storico-critico, l’Associazione intende agevolare il lavoro dei ricercatori svolgendo le seguenti attività:

  • favorendo i contatti e gli scambi di opinioni fra gli studiosi;
  • coordinando progetti di ricerca che coinvolgano studiosi di diverse discipline;
  • facendo da tramite fra gli studiosi e le istituzioni civili (quali, a titolo esemplificativo, Musei, Soprintendenze, Archivi di Stato e Archivi Storici Comunali) ed ecclesiastiche (quali, a titolo esemplificativo, gli Uffici Beni Culturali delle Diocesi, gli Archivi Storici Diocesani e i Musei Diocesani);
  • facendo da tramite fra i privati eventualmente interessati a far studiare i propri archivi, collezioni, dimore e gli studiosi più idonei a svolgere tali ricerche;
  • fornendo agli studiosi la possibilità di divulgare in tempi ragionevolmente brevi l’esito delle proprie ricerche in pubblicazioni periodiche diffuse sia a livello specialistico, sia a livello locale;
  • organizzando giornate di studio e convegni per divulgare gli esiti delle ricerche.

2.5 La Società Storica Cremasca si propone inoltre di:

  • organizzare corsi di formazione per gli addetti alla custodia, manutenzione, tutela e valorizzazione di beni culturali, biblioteche storiche, archivi, collezioni museali;
  • fornire la possibilità di attivare stages formativi presso la Società Storica Cremasca;
  • collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per diffondere la conoscenza della storia di Crema e del Cremasco;
  • intessere relazioni con analoghe associazioni storiche al fine di favorire gli scambi culturali con altri territori;
  • collaborare con altre associazioni sia locali sia nazionali per la realizzazione di progetti culturali mettendo a disposizione le proprie competenze scientifiche.

2.6 Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie, dirette e gratuite dei propri Associati.

2.7 L’Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari e in particolare potrà esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale di cui ai precedenti articoli, come saranno meglio identificate dal Consiglio Direttivo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate, come richiesto dall’art. 6 del D.Lgs 117/2017. In ogni caso, l’Associazione può mettere in atto, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) nei limiti di legge, qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare strumentale al perseguimento dello scopo sociale;
b) partecipare a bandi o concorsi indetti da enti pubblici o privati, iscriversi ad albi e registri nazionali, regionali, provinciali o comunali, comunque funzionali al perseguimento delle finalità statutarie;
c) svolgere attività di formazione mediante workshop, laboratori, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
d) svolgere attività di diffusione di tutte le iniziative dell’Associazione, attraverso i normali strumenti media e i canali internet, posta elettronica, social network, portali, applicazioni digitali;
e) ricercare e coinvolgere i soggetti di volta in volta ritenuti idonei al proprio esterno che condividano i medesimi obiettivi e privilegiando il lavoro in rete con gli associati e altri soggetti di qualsiasi natura;
f) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
g) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati e enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
h) richiedere finanziamenti, mutui a breve o lungo termine;
i) svolgere attività di raccolta fondi e ricevere donazioni in denaro o in natura, anche attraverso modalità innovative;
j) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche e private, nonché società di capitali, comunque strumentali al conseguimento degli scopi associativi.

2.8 L’Associazione trae i mezzi finanziari necessari al perseguimento dello scopo sociale dalle entrate patrimoniali di cui al seguente articolo.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate

3.1 Costituiscono le entrate patrimoniali dell’Associazione:
a) i conferimenti degli Associati Fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione;
b) le quote associative versate dagli Associati e le loro eventuali contribuzioni volontarie straordinarie;
c) i contributi e i finanziamenti di Enti pubblici e privati – periodici o una tantum – mirati al sostegno dell’attività sociale e dei progetti elaborati dall’Associazione e/o all’incremento del patrimonio;
d) le contribuzioni, elargizioni, erogazioni, donazioni, eredità, legati e lasciti in genere a favore dell’Associazione;
e) gli eventuali proventi di gestione e gli eventuali utili di iniziative stabili od occasionali e di attività comunque svolte dall’Associazione;
f) ogni bene immobile o mobile (compresi libri, documenti cartacei e/o multimediali, fotografie e ogni altro bene culturale) che pervenga all’Associazione tramite assegnazioni e a qualsiasi titolo;
g) i redditi derivanti dal patrimonio.

3.2 Le entrate predette, nonché i beni mobili e immobili eventualmente acquistati con tali entrate, costituiscono il fondo comune dell’Associazione, con cui si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa e per l’attuazione del suo scopo sociale.

3.3 L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, nemmeno in caso di recesso, di esclusione o comunque in altra ipotesi di cessazione del rapporto associativo; l’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso oltre al versamento iniziale all’atto dell’ammissione e alla quota annua di iscrizione. La quota sociale è intrasmissibile, sia per atto tra vivi sia mortis causa, e non è rivalutabile.

3.4 I versamenti degli Associati sono da considerarsi a fondo perduto. Non sono quindi né rivalutabili né restituibili, neppure in caso di scioglimento dell’Associazione. Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né mortis causa.

3.5 L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 – Esercizio finanziario

4.1 L’esercizio finanziario e sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto finanziario, nella forma richiesta dall’Art. 13 D.Lgs 117/2017, che espone tutte le entrate e le spese relative al periodo di un esercizio, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea degli Associati entro il giorno 30 di aprile dell’anno successivo.

4.2 È fatto divieto di distribuire, agli Associati o a terzi, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione concorrono a formare il patrimonio dell’Associazione per la realizzazione delle attività sociali previste dallo Statuto.

Art. 5 – Associati

5.1 Oltre agli Associati Fondatori, possono divenire Associati tutti coloro che si riconoscono negli scopi dell’Associazione e chiedono di aderire alla stessa secondo le modalità di seguito esposte.

5.2 Tutti coloro che ritengono di poter dare un contributo importante e fattivo, qualitativamente e scientificamente elevato, per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione, possono chiedere di farne parte mediante domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede in ordine alla richiesta a maggioranza semplice, con obbligo di renderne conto all’Assemblea alla prima riunione utile. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5.3 Con le medesime modalità possono divenire Associati altre Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni culturali e di ricerca interessati alle finalità dell’Associazione e aventi attività e scopi non in contrasto o in concorrenza con quelli dell’Associazione stessa. Queste istituzioni aderiscono nella persona di un solo rappresentante da loro designato.

5.4 Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Associato Onorario ai componenti del Comitato Scientifico e a coloro che, a vario titolo, collaborano con l’Associazione. Gli Associati Onorari sono dispensati dal versamento della quota associativa, non partecipano all’Assemblea degli Associati e non ricoprono cariche sociali all’interno dell’Associazione.

5.5 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

5.6 L’acquisto e il mantenimento della qualità di Associato sono subordinati al versamento delle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo, da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Con l’adesione all’Associazione gli Associati accettano il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti integrativi, impegnandosi alla loro osservanza. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire per gli Associati che abbiano un’età inferiore ai 30 anni compiuti una riduzione dell’importo della quota associativa annuale e stabilire per le istituzioni di cui al precedente comma 3 una maggiorazione dell’importo della quota associativa annuale.

5.7 È considerato decaduto l’Associato che non ha provveduto al versamento della quota associativa entro l’anno di riferimento. Il Consiglio Direttivo può anche deliberare, nel rispetto del diritto al contraddittorio, l’esclusione di un Associato per gravi motivi, e in particolare nei casi di reiterata inosservanza del presente Statuto.

5.8 Ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto a:

  • partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto;
  • esaminare i libri sociali;
  • conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare i propri scopi sociali;
  • recedere;
  • candidarsi per la nomina alle cariche associative.

Art. 6 – Organi sociali

6.1 Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Revisore dei Conti (se nominato);
d) il Comitato Scientifico.

Art. 7 – Assemblea degli Associati

7.1 L’Assemblea degli Associati, composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, deve essere convocata non meno di una volta all’anno entro il 30 aprile, per esaminare la relazione del Presidente sull’attività svolta, per approvare il rendiconto finanziario e per programmare l’attività sociale.

7.2 L’assemblea degli Associati è inoltre convocata su iniziativa del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente), del Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.

7.3 L’Assemblea:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, se obbligatorio, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4 Nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, l’Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, ai cui componenti si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile. L’organo di controllo resta in carica per tre esercizi e in ogni caso fino all’approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio.

7.5 L’Assemblea è convocata dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente) presso la sede sociale o in altro luogo, mediante avviso pubblico sul sito internet dell’Associazione e con avviso individuale recapitato (a mano, o a mezzo posta, o via e-mail, o tramite fax) a ciascun Associato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, e contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.

7.6 Ciascun Associato ha diritto a un solo voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Associato mediante delega scritta.

7.7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età presente all’Assemblea; in difetto di Membri del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea eleggere il Presidente. Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un altro Associato con funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente.

7.8 Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è assunta a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto voto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione, oltre che la fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

7.9 I verbali delle deliberazioni assembleari devono essere trascritti nel ‘Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea’ e di essi è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione; analoga pubblicità è data del rendiconto finanziario dell’Associazione.

7.10 Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che:
a) sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) che l’avviso di convocazione dell’Assemblea preveda di volta in volta la possibilità di riunirsi mediante telecomunicazione o videoconferenza.
Verificati tali presupposti, l’Assemblea si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea degli Associati ed è composto da un numero di Membri variabile compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci (compreso il Presidente), scelti fra gli Associati Fondatori e gli altri Associati non Onorari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili.

8.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Si riunisce, su convocazione del Presidente, quando necessario e comunque qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Membri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, altri Associati, esperti, collaboratori o referenti esterni. Laddove il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, della riunione è redatto un verbale da inserire nel ‘Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo’.

8.3 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante raccomandata, fax o posta elettronica contenenti l’ora, il luogo e l’elenco delle materie da trattare, e spediti almeno otto giorni prima dell’adunanza; in caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie brevi e con sole ventiquattro ore di preavviso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età presente alla riunione.

8.4 Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

8.5 Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all’amministrazione dei beni, all’organizzazione e al funzionamento dei servizi, nonché sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione. In particolare:
a) nomina il Presidente, scelto fra i suoi Membri che siano in possesso di una laurea quadriennale oppure magistrale in discipline umanistiche basate sul metodo storico-critico quali storia, storia dell’arte o filologia;
b) nomina il Vice Presidente, scelto fra i suoi Membri che siano in possesso di una laurea quadriennale oppure magistrale in discipline umanistiche basate sul metodo storico-critico quali storia, storia dell’arte o filologia;
c) nomina il Segretario, scelto fra i suoi Membri;
d) nomina il Tesoriere, scelto fra i suoi Membri;
e) nomina i membri del Comitato Scientifico;
f) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento e la determinazione delle quote sociali;
g) ratifica o revoca i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza;
h) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
i) predispone il rendiconto finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
l) dispone l’impiego dei fondi e delibera l’accettazione di lasciti e di contributi e su ogni affare attinente la gestione;
m) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo e approva il piano delle attività;
n) stabilisce regolamenti interni e istituisce sezioni, commissioni e/o gruppi di lavoro per l’espletamento di particolari compiti;
o) informa l’Assemblea dell’adesione di nuovi Associati, della nomina dei Membri del Comitato Scientifico e designa i collaboratori esterni e consulenti;
p) designa i rappresentanti dell’Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituendi;
q) si occupa di ogni altra attività non specificatamente di competenza di altri organi.

Art. 9 – Il Presidente

9.1 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne dirige l’attività, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati, convoca e presiede quest’ultima, sovrintende la predisposizione del rendiconto finanziario.

9.2 Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano, inoltre, la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i poteri per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.

9.3 Il Presidente cura le relazioni con Enti pubblici e privati, Istituzioni e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative dell’Associazione e per lo sviluppo della medesima.

9.4 Il Presidente propone e/o coordina i programmi e l’attività dell’Associazione, cura i contatti con il Comitato scientifico.

9.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, al quale spettano pure, in tali circostanze, la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 10 – Il Segretario

10.1 Il Segretario esegue tutte le disposizioni di politica amministrativa stabilite dal Consiglio Direttivo; cura la predisposizione del rendiconto finanziario; è garante della regolarità delle scritture e dei documenti contabili; può essere delegato dal Consiglio Direttivo per tutti i movimenti di cassa e di banca; assiste il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni; cura la corrispondenza e la redazione dei verbali; e tiene, su delega del Consiglio Direttivo, il ‘Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati’, il ‘Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo’ e il ‘Libro degli Associati’.

Art. 11 – Il Tesoriere

11.1 Il Tesoriere esegue tutte le disposizioni di politica economica, finanziaria e patrimoniale stabilite dal Consiglio Direttivo; detiene la cassa dell’Associazione; amministra le entrate patrimoniale dell’Associazione; e può essere delegato dal Consiglio Direttivo per tutti i movimenti di cassa e di banca.

Art. 12 – Organo di Controllo

12.1 Laddove richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 del Codice Civile.

12.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

12.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell’apposito registro.

12.4 Qualora i membri dell’Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei Conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 13 – Il Comitato Scientifico

13.1 I membri del Comitato Scientifico, nominati dal Consiglio Direttivo, sono scelti tra studiosi ed esperti delle materie attinenti alle finalità dell’Associazione a garanzia della scientificità dell’attività svolta. La nomina ha durata illimitata o subordinata all’espletamento di singoli incarichi specificamente assegnati. In particolare, il Comitato Scientifico valuta e certifica la scientificità delle pubblicazioni e delle attività promosse dall’Associazione; esso, inoltre, ha il potere di esprimere pareri non vincolanti sulle attività compiute o da compiersi da parte dell’Associazione.

13.2 Il Comitato Scientifico è formalmente convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale, partecipando alla discussione degli argomenti, assicura il coordinamento delle proposte e delle osservazioni formulate in attuazione del piano di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Gratuità delle cariche, diritti di proprietà e proventi

14.1 Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Agli Associati che ricoprono cariche sociali gratuitamente spetta tuttavia il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei modi e nelle forme valide per tutti gli aderenti e stabilite dal Consiglio Direttivo.

14.2 L’Associazione acquisisce, nei limiti previsti dalle norme di legge, i “diritti di proprietà” di testi, fotografie, disegni e altri materiali pubblicati, in quanto non già di proprietà di terzi. I proventi introitati mediante la vendita delle pubblicazioni o attraverso altre iniziative sociali entrano a far parte del patrimonio dell’Associazione.

Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione

15.1 In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea degli Associati nomina un Liquidatore, delibera sulla devoluzione del patrimonio sociale a fini di pubblica utilità o ad altra Associazione con finalità analoghe, oppure, in subordine, ad altro ente di diritto pubblico con sede nel territorio cremasco, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 16 – Clausola compromissoria

16.1 Le controversie tra Associati e tra questi e l’Associazione e i suoi Organi – che sorgessero in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possano formare oggetto di compromesso – sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

16.2 L’Arbitro è scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’Arbitro provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Cremona.

Art. 17 – Norma di rinvio

17.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Crema, 25 gennaio 2021

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